La sentenza n. 22153 del 22 settembre 2017 della quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Cinque) analizza la sussistenza o meno delle cause di forza maggiore nel caso di un mancato pagamento di imposte da parte di una società contribuente.
Secondo la CTR la società aveva agito per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà, rappresentate dalla temporanea mancanza di liquidità conseguente a diversi contenziosi di rilevante contenuto economico;
Occorre allora vedere se tale assunto è o meno in linea con il concetto di forza maggiore, richiamato nell’art. 6 del D.lgs n. 472/1997.
Secondo la sezione tributaria la risposta è negativa. Almeno se tale concetto venga interpretato in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza euro-unitaria. Infatti che con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/06, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI punto 25). La nozione di forza maggiore, per altro verso, non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. 15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19).
Pertanto secondo la Corte la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate.
Secondo la quinta sezione la CTR, nel procedimento di accertamento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di forza maggiore legislativamente tipizzata, non ha esaminato il caso particolare alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali di cui sopra, omettendo ogni indagine sull’elemento soggettivo nonché sui profili dell’elemento oggettivo caratterizzanti l’imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avevano impedito il pagamento dei tributi e sull’adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare.
Pertanto la sentenza viene cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, per procedere ad un nuovo esame della controversia, attenendosi ai principi di diritto appena menzionati.