Con risposta ad interpello n. 368 del 24 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la causa ostativa all’accesso al regime forfetario che stabilisce l’impossibilità di accedervi per coloro i quali abbiano conseguito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente superiori ai 30.000 euro (soglia irrilevante nel caso di intervenuta cessazione del rapporto), stabilendo che in caso di dimissioni il rapporto di lavoro si intende cessato al termine del periodo di preavviso.
Nei fatti l’Istante, rappresentando di aver rassegnato le dimissioni volontarie nel 2020, di aver proseguito il rapporto di lavoro sino al 2021 (al termine del periodo di preavviso) e di aver percepito nell’anno di imposta 2020 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro, chiedeva chiarimenti all’Agenzia in merito all’ambito applicativo della causa ostativa all’accesso al regime forfetario prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190 del 2014 avendo intenzione di richiedere l’attribuzione della partita IVA per esercitare un’attività di lavoro autonomo.
Come noto, ai sensi della citata disposizione, non possono avvalersi del regime forfettario “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
L’Agenzia ha osservato che, nonostante (come sostenuto dall’istante) le dimissioni costituiscano un atto unilaterale recettizio che acquisisce efficacia nel momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro, la cessazione dal servizio (con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro) avviene soltanto al termine del periodo di preavviso. Con ciò riprendendo quanto chiarito dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con l’orientamento applicativo n. AGF073, “sulla base di un consolidato orientamento interpretativo della normativa civilistica, il rapporto di lavoro è in atto anche durante il periodo di preavviso, nell’ambito del quale, quindi, trovano applicazione tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro”.
Nella fattispecie in esame l’Ufficio ha dunque ritenuto doversi precludere all’Istante l’accesso al regime forfetario nel 2021 trattandosi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente (nell’ambito del quale nell’anno precedente ha percepito redditi superiori a 30.000 euro); nel caso concreto l’applicazione del regime, nel presupposto del rispetto di tutti gli altri requisiti di legge, potrà pertanto intervenire soltanto a partire dal 2022.