Cessione di una licenza Taxi: non basta riferirsi al prezzo “notorio” sul mercato

Ancora una sentenza sulle vicende degli accertamenti relativi alla cessione delle licenze di Taxi, arrivati a valanga in talune città sulla base di prezzi desunti dalle fonti più disparate. E alle conseguenti imposte (indirette prima e dirette poi) che sono richieste sulla base degli accertamenti predetti.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 30 maggio 2016 n. 11074 afferma il principio per cui (conformemente al consolidato orientamento della Corte stessa) in tema di imposte sui redditi, l’art. 42, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 600 richiede l’indicazione nell’avviso di accertamento non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’”an” ed il “quantum debeatur”.

Tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente (“ab origine” nel provvedimento) ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la nullità dell’accertamento, che si limitava ad affermare l’omessa indicazione di una plusvalenza derivante dalla cessione della licenza di taxi, senza precisare a quale ipotesi di redditi diversi fosse riconducibile, senza qualificare l’oggetto del negozio e senza specificare la natura, autonoma o subordinata, dell’attività del contribuente. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16836 del 24.7.2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9032 del 15.4.2013 Sez. 5, Sentenza n. 15842 del 12.7.2006).

La parte ricorrente (il contribuente) si duole, secondo la Corte, correttamente del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto di condividere la valutazione in ordine all’ammontare del corrispettivo di cessione per quanto questo non fosse desunto da identificate fonti di cognizione e per quanto di dette fonti non sia stata fatta precisa indicazione nel contesto della motivazione.
In tal modo il giudicante ha fatto derivare dalla semplice notorietà della onerosità della cessione di azienda anche una presunzione in ordine all’ammontare del corrispettivo ed ha di fatto sollevato l’Agenzia ricorrente dall’onere che le incombe di fornire la specifica dimostrazione dei presupposti dell’azione amministrativa (dovendo essi consistere almeno in presunzioni gravi, precise e concordanti), non solo nell’ottica della legittimità della propria determinazione in ordine all’adozione del provvedimento impositivo ma anche in ordine alla legittimità della liquidazione dell’ammontare della pretesa che in esso è contenuta.