La sesta sezione della Corte di cassazione con Ordinanza 15 giugno 2017, n. 14970 (Pres. Iacobellis, Rel Iofrida) torna sulla questione delle spese di lite nel giudizio tributario e sulle ragioni di una loro eventuale compensazione.
Dopo aver ricordato la testuale previsione dell’art. 15, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92, comma secondo, c.p.c..
Detta norma, com’è noto, prevede che, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Sul punto si è consolidato l’orientamento (Cass. 20 aprile 2012, n, 6279) per il quale le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca – il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass. 16C37/2014;Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521).
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno precisato che “l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. Sez. Un., n. 2572/2012).
Nel caso specifico la C.T.R. aveva ravvisato l’esistenza di ragioni legittimanti la compensazione delle spese, con una formula del tutto generica (“la complessità della causa”). Tale fattispecie è stata ritenuta dalla Corte non conforme ai sopra esposti principi di diritto.