Competenza territoriale del Giudice tributario: la Cassazione precisa i criteri.

Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l’atto della riscossione coattiva facendo valere – esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi propri dell’atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell’ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell’agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell’ente locale impositore”.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28064 del 31 ottobre 2019 (Pres. Virgilio, Rel. Fanticini).

Quindi se si impugna l’atto di riscossione coattiva e gli atti presupposti, l’individuazione della Commissione tributaria territorialmente competente avviene in relazione alla sede dell’agente della riscossione, anche se non coincidente con quella dell’Ufficio che ha emesso il ruolo.

L’unica eccezione riguarda i tributi degli enti locali, per i quali la competenza è legata alla sede dell’ente impositore.

Il caso esaminato dalla Sezione Tributaria riguardava un contribuente che aveva impugnato un atto di pignoramento e con esso gli atti presupposti, per errata notifica, identificando la competenza territoriale in relazione alla sede dell’agente della riscossione.

Nei gradi di merito il ricorso veniva respinto e così l’appello del contribuente. In sostanza in ambedue i gradi di giudizio veniva accolta l’eccezione di incompetenza sollevata dall’Amministrazione finanziaria.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza predetta accoglie invece il ricorso del contribuente.

I Giudici della sezione tributaria rammentano che ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs 546/1992, è preclusa la possibilità al contribuente di scegliere autonomamente il giudice territorialmente competente.

Egli deve quindi riferirsi a specifici criteri che, nell’ipotesi di impugnazione di cartella e ruolo insieme, non vengono modificati. La ragione, prosegue la Corte, risiede proprio nella natura recuperatoria dell’impugnazione dell’atto dell’agente della riscossione, in virtù della quale il giudice tributario è competente a statuire anche sugli altri atti precedentemente adottati autonomamente e non notificati, pure nell’ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.

La regola predetta trova un limite relativamente ai tributi degli enti locali.

In questo specifico caso la Corte Costituzionale (sent. 44/2016) ha statuito, in ossequio alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, che la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie è fissata con riferimento alla sede dell’ente impositore e non di quella del terzo a cui è affidata la riscossione, talvolta molto lontana dalla prima per esigenze pratiche ed operative degli enti.