E’ ormai principio da ritenere consolidato quello per cui con riferimento ai redditi realizzati nell’esercizio di funzioni di amministratore, revisore e sindaco di società, non sia considerata soggetta ad Irap quella porzione di compensi rispetto al valore della produzione complessivo. Occorrerà a tal fine che si riescano a scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti, al fine di verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.
La conferma ulteriore viene da una sintetica ordinanza della Sezione filtro della Corte di Cassazione (15 febbraio 2018, n. 3790, Pres. e Rel. Cirillo).
In linea con le precedenti sentenze si afferma che “Già con Cass. 09/05/2007, n. 10594, Cass. 19/07/2011, n. 15803 e Cass. 05/03/2012, n.3434 si è chiarito – riguardo a fattispecie nella quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico – che non sia soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica, purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati”.
Niente attività autonomamente organizzata quindi per tali attività. Per queste l’apporto è esclusivamente personale del professionista e prescinde da qualunque elemento organizzativo del proprio studio.