Fa sempre un certo effetto leggere passaggi motivazionali come quello che segue: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato”.
Eppure tale assunto è la naturale conseguenza della Sentenza n. 24823, depositata il 9 dicembre 2015 con cui le Sezioni Unite della Cassazione, sulla base delle argomentazioni predette e di altre, hanno negato l’esistenza di un principio generale per cui occorre per ogni atto impositivo, inclusi quelli cosiddetti “a tavolino”, un previo contraddittorio con il contribuente.
Ed oggi l’ Ordinanza 8 aprile 2016, n. 6966 della Corte di Cassazione, da cui è stata estrapolata la parte in corsivo, non può far altro che uniformarsi a questo precedente con evidente funzione nomofilattica.
In pratica leggendo il passaggio si desume che esiste sì il principio generale del diritto al contraddittorio, ed esiste come alcune celeberrime sentenze (Sopropè ed altre) della Corte UE hanno affermato, sulla base del diritto di difesa garantito all’articolo 48 dalla Carta Dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea.
Questa Carta, come si legge nel preambolo, regola “i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo”.
Ma quando si tratta di applicarne i principi le nostre Sezioni Unite distinguono tra tributi amministrati e no.
Cioè, per conseguenza, i diritti fondamentali dell’Unione, come il diritto di difesa, valgono per l’IVA ma non per l’IRPEF o per l’imposta di registro.
La sentenza, criticatissima in dottrina dai più autorevoli studiosi, disegna sicuramente uno scenario in forte sospetto di incostituzionalità, sotto più di un profilo. E bene ha fatto la CTR della Toscana a rinviare (Ordinanza n. 736/1/15 del gennaio scorso) alla Consulta la questione.
Restiamo in attesa degli esiti. Peccato per chi, come il contribuente di cui parliamo, abbia ad impattare nella questione, nell’ultimo grado di giudizio, alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite, in questo ambito temporale.