Sulla questione del contraddittorio endoprocedimentale preventivo nell’accertamento tributario si è scritto molto e il tema è ancora apertissimo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla generalità del principio rispetto soprattutto agli accertamenti cosiddetti “a tavolino”.
Per quanto attiene poi l’applicazione del predetto principio in materia di iscrizione ipotecaria vale citare le due sentenzae delle Sezioni Unite del 18 settembre 2014. Vero è che a distanza di poco più di un anno ancora le Sezioni Unite (n. 24823 del 10 dicembre 2015) hanno negato quanto affermato in precedenza sulla generalità del principio in ossequio soprattutto al diritto comunitario (artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), ma hanno indubbiamente salvaguardato le situazioni in cui una norma di legge specifica preveda una fase di contraddittorio.
Ebbene con riferimento all’iscrizione ipotecaria esattoriale, all’articolo 77 del DPR 602/73 come modificato nel 2011 (d.l. 14 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) è oggi inserito il comma 2-bis. Esso recita: “L’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.
Quindi la questione si risolve agevolmente oggi e con la normativa attuale.
La quinta sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza 9 novembre 2016 n. 22759, Presidente Chindemi, Relatore Meloni, va però oltre. Cita le norme oggi vigenti ma decide su una questione che è sorta certamente prima. E, invocando principi generali, richiama proprio la sentenza del 2014 delle sezioni unite affermando che “questa Corte, Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative … in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.
La sentenza è quindi in linea con le Sezioni Unite 2014. Meno, a nostro modestissimo avviso, con le Sezioni Unite 2015. Ma l’aria che tira è questa, stante l’incoerenza sotto molti profili della decisione dello scorso anno. L’autorevolezza del Presidente confermerebbe questa nostra personalissima ed opinabilissima e convinzione.