L’Ordinanza n. 9353 del 7 aprile 2021 della VI Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Greco, Rel. Crolla), pronunciando (a favore del contribuente su una specifica eccezione in tema di violazione dell’articolo 12 comma 7 della L. 212/2000, ribadisce i principi di diritto oggi consolidati in questo ambito. E lo fa in maniera schematica, quindi in modo ancora più apprezzabile ed utile.
Secondo il Giudici di Legittimità, “nelle sentenze n. 701 e 702 del 2019, la Corte ha espresso i principi – che il Collegio condivide e ai quali intende dare continuità- secondo cui ” 1) la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la “prova di resistenza” e, volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non; 2) il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, principio generale desumibile dall’ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario; 3) per i tributi armonizzati la necessità della “prova di resistenza”, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità”.
Nel caso specifico la CTR della Lombardia, di fronte all’eccezione del contribuente ribadita in appello e concernente il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 12 predetto per l’emissione dell’atto impositivo aveva ritenuto il rilievo meramente strumentale avendo il contribuente dimostrato di non avere elementi a suo favore da poter dedurre in fase precontenziosa al fine di evitare l’atto di recupero fiscale.
La Corte viceversa ribadisce che di fronte alla norma interna che prevede la nullità dell’atto emesso ante tempus non rileva affatto l’obbligo di dimostrare in giudizio l’utilità del contraddittorio preventivo (epresso nella nota sentenza Kamino International Logistics in relazione alla lettura da dare all’articolo 41 della Carta di Nizza). Nessuna “prova di resistenza” va superata, in conclusione.
L’eccezione viene pertanto accolta dalla Corte che, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla società contribuente e condanna alle spese l’Agenzia delle Entrate.