Non può che destare notevole interesse negli addetti ai lavori la sentenza n. 4587 della quinta sezione della Corte di Cassazione del 22 febbraio 2017 (Pres. Chindemi, Rel. Botta). Siamo ancora a parlare dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale laddove non esista una disposizione specifica che lo prevede. Ovvero, oggi tale disposizione, in tema di iscrizione ipotecaria esattoriale c’è, in quanto con il decreto legge 70/2011 è stata resa obbligatoria la notifica al proprietario dell’immobile di una comunicazione preventiva ove egli viene avvisato che, non pagando entro 30 giorni, l’agente procederà alla iscrizione ipotecaria. Oggi quindi il termine di 30 giorni predetto consente la presentazioni delle osservazioni del contribuente.
La questione esaminata dalla Cassazione però attiene ad un periodo precedente, nel quale la novità normativa non era ancora in vigore.
E allora la Corte aveva due soluzioni interpretative possibili. Ambedue fornite dalle Sezioni Unite in due differenti pronunce giunte a poco più di un anno l’una dall’altra.
Da un lato la sentenza 19667/2014 che ha deciso su un caso analogo a quello in questione (sempre in relazione alla iscrizione di una ipoteca esattoriale) e che ha sostanzialmente avallato l’esistenza di un principio generale di ordine procedimentale che impone, in diretta applicazione delle garanzie derivanti dal trattato UE, che il contribuente contro il quale deve essere adottato un provvedimento lesivo dei propri interessi debba essere sentito e possa formulare le proprie osservazioni. A pena di nullità dell’atto emesso senza il rispetto delle predette garanzie.
Dall’altro la sentenza 24823/2015 che, smentendo tutto il precedente orientamento degli ultimi anni sia delle Sezioni Unite (cfr. anche 18184/2013) che della Corte Costituzionale (132/2015), ha espressamente negato l’esistenza di un principio generale non scritto nel diritto interno che imponga l’obbligo del contraddittorio preventivo tributario, limitandone la portata solo ai tributi amministrati dall’Unione.
E la scelta della Corte va a privilegiare il primo grande orientamento. Con la conseguenza non trascurabile che il quadro delineato dalle Sezioni Unite nella sentenza di fine 2015 palesa oggi sempre più evidenti difficoltà applicative sia sotto il profilo costituzionale (cfr. ordinanza 736/2016 della CTR Toscana 1.a sezione di rinvio alla Consulta), sia con riferimento ai principi comunitari.