Con risposta ad interpello n. 443 del 24 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come il cd contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto Sostegni sia del tutto irrilevante ai fini della soglia (65.000 euro) di accesso o di permanenza nel regime forfettario.
Nei fatti un contribuente lavoratore autonomo in regime forfettario, potenzialmente beneficiario del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), chiedeva all’Amministrazione Finanziaria se tale fosse o meno rilevante nella determinazione dei compensi da raffrontare con la soglia di euro 65.000 ai fini della permanenza nel regime stesso (articolo 1, comma 54, lett. a), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190).
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato la disciplina legislativa del contributo e del regime forfettario, ha evidenziato quanto precisato con la circolare n. 5/E del 2021 ovvero che trattandosi di agevolazioni destinate a ristorare i soggetti fruitori della riduzione del fatturato subita nei periodi connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, il CFP COVID-19 decreto sostegni (nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti), non rilevino ai fini della soglia di cui al menzionato comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.