Una interessante sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (13 ottobre 2017 n. 24112, Pres. Cappabianca, Rel. Virgilio) si occupa del caso di un giornalista corrispondente da Londra del quotidiano “La Stampa” che si era visto accertare in Italia i redditi da lavoro percepiti a Londra.
La Corte chiarisce i rapporti, nella coesistenza delle fonti, tra le norme fiscali interne (secondo le quali la tassazione andava operata in Italia) e la convenzione Italia-Regno Unito, che altrimenti dispone.
E rileva, con una considerazione di assoluto interesse che “…. la detta convenzione, così come le altre norme internazionali pattizie, riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevale su queste ultime, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.; cfr. anche l’art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973) (tra altre, Cass. nn. 1138 del 2009, 2912 del 2015, 14474 e 23984 del 2016)”.
La sezione tributaria conclude la predetta elaborazione facendo presente che le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, che si verifica allorché una stessa situazione di fatto economicamente rilevante determina la nascita in capo al medesimo soggetto di due obbligazioni tributarie in relazione a imposte dello stesso tipo previste dalla legislazione di due Paesi diversi, con conseguente ostacolo all’attività economica e di investimento internazionale. Tale scopo viene perseguito o mediante l’attribuzione del potere d’imposizione fiscale ad uno Stato contraente e, corrispondentemente, con la rinuncia all’esercizio di tale potere da parte dell’altro Stato, oppure viene prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati, con il ricorso allo strumento del credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.
Il ricorso del contribuente contro la sentenza di appello a lui sfavorevole (basata solo sulle norme tributarie interne) viene pertanto accolto.