Ci perdoneranno i nostri lettori se per una volta usciamo dal solco del diritto tributario per segnalare una interessante Sentenza del Consiglio di Stato. Si tratta della Sentenza della Quinta sezione 3 ottobre 2017, n. 4614 – Pres. Severini, Est. Fantini. La riferiamo perché il nostro sito e i nostri contenuti sono seguiti da persone che sono appassionate della Legge in genere e molti dei quali svolgono attività professionale.
I fatti analizzati sono curiosi e curiosa è la loro elaborazione.
Infatti il Consiglio di Stato è chiamato a decidere su un appello del Comune di Catanzaro avverso la sentenza 13 dicembre 2016, n. 2435 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, che ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori, dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Catanzaro, dell’Ordine dei Geologi della Calabria, del Collegio dei Geometri e del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Catanzaro avverso i provvedimenti dirigenziali comunali dell’ottobre 2016 di approvazione del bando e del disciplinare di gara della “procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro e relativo regolamento urbanistico”, nonché del capitolato speciale, ed ancora avverso la presupposta delibera di Giunta comunale del 17 febbraio 2016 con cui è stata condivisa la possibilità di formulare un bando contemplante incarichi professionali a titolo gratuito.
Avete capito bene: si è appaltata a titolo gratuito la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro e del relativo regolamento urbanistico. In realtà la delibera di Giunta, dando attuazione alla deliberazione consiliare n. 25 del 13 maggio 2015 disponente la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale, rilevava l’assenza di copertura finanziaria per una spesa stimata in circa euro 800.000,00.
Quanto si stanziava allora per un lavoro da 800 mila euro? Niente.
Previo parere favorevole della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria al Comune si decideva di formulare un bando che prevedesse incarichi professionali da affidare a titolo gratuito, delegando il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale all’approvazione dello stesso.
Tali atti sono stati impugnati dagli indicati ordini professionali con il ricorso in primo grado, articolato in censure incentrate sull’illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi, indicando, al punto 2.1 del bando, un corrispettivo pari ad euro uno, laddove l’appalto si caratterizza come contratto a titolo oneroso, sia nella disciplina del Codice civile, sia in quella dei contratti pubblici. Il TAR Calabria aveva accolto il ricorso.
Ma il Consiglio di Stato ribalta la decisione accogliendo l’appello del Comune di Catanzaro. Le ragioni sono fondate sull’assimilazione delle prestazioni professionali all’appalto di servizi, sulla possibilità per le ONLUS (enti tipicamente no-profit) di partecipare agli appalti, su alcune sentenze (che non sembrano per la verità del tutto pertinenti) della Corte UE, sulla maggiore efficienza della spesa pubblica, sulla assimilazione tra compenso e utile generico (illuminante il passaggio sulle sponsorizzazioni). E potrete leggere le motivazioni nel dettaglio nell’allegato documento.
Insomma un lavoro professionale da 800 mila euro nel nostro Paese si può appaltare a titolo gratuito.
Con buona pace della tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 Cost.), del diritto ad una retribuzione del lavoratore sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa (art. 36), e delle altre garanzie costituzionali sul lavoro. Solo pensando ai primi elementari e fondamentali principi che ci vengono in mente.
Insomma per la Quinta Sezione del Consiglio di Stato l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro gratuito. Almeno di quello dei professionisti.