Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 10176 del 8 maggio 2016) l’articolo 110 Tuir relativamente alla deducibilità dei costi black list (disposizione oggi abrogata) non richiede la sussistenza di tutti i requisiti ivi previsti al comma 10 per la deducibilità del costo. Per la Corte la lettera della legge non lascia dubbi sulla alternatività dei due requisiti. L’art. 110, comma 11 TUIR prevede che: “Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”. Si tratta dunque di provare che l’impresa estera con cui è intervenuta la transazione è effettivamente operante ovvero che l’operazione è retta da un effettivo interesse economico. La prova di uno dei due requisiti è dunque sufficiente a vincere la presunzione di non deducibilità del costo.
Nel caso specifico la sentenza di appello, addirittura, ha ritenuto provato, oltre che il primo, anche il secondo requisito.
Un altro aspetto rilevante della motivazione è la sottolineatura della normalità della prestazione fatturata (nel caso specifico dalla Svizzera). Infatti la decisione impugnata ha evidenziato l’infungibilità della prestazione richiesta, dovuta al fatto che le prestazioni di servizi (quelli di una modella per la pubblicità) che interessava alla contribuente erano necessariamente fornite dalla società estera: detta modella era infatti legata contrattualmente alla società svizzera con cui è intervenuta la transazione. Da qui l’infungibilità del soggetto contraente.