L’Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30218 della Sezione Tributaria (Pres. Manzon, Rel. Putaturo) torna sul tema della deducibilità dell’IVA pagata sulle fatture relative a lavori di ristrutturazione o manutenzione eseguiti su immobili in locazione.
Su questo tema, come sappiamo, per anni si è mossa la giurisprudenza, anche della Suprema Corte, orientandosi su due filoni ben distinti (da un lato per la negazione della detrazione, Cass. sez. trib., 12/07/2006, n. 15808; Cass. sez. trib. n. 2939 del 2006; Cass. sez. trib. n. 13494 del 2015; Cass. sez. trib. n. 6936 del 2011; dall’altro per il riconoscimento Cass. sez. trib. n. 3544 del 2010; Cass. sez. trib., 30/04/2009, n. 10079 del 2009; Cass. sez. trib. n. 13327 del 2011).
Finalmente le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 11 maggio 2018, n. 11533 (che abbiamo già riportato e commentato), recependo una soluzione adottata dal giudice unionale, hanno formulato il seguente principio di diritto: « deve riconoscersi il diritto di detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pure se – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi»; peraltro, la Corte ha, in motivazione, precisato che «la questione all’esame nulla ha a che fare con fattispecie abusive – o elusive – risolvendosi, invece, unicamente nello stabilire con un tipico accertamento di fatto se il diritto spetta o non spetta per la rammentata ragione della sussistenza o meno della natura strumentale dell’immobile rispetto all’attività economica in concreto svolta o che il contribuente avrebbe potuto svolgere»; il che consente di evitare a chi è nella sostanza un “consumatore finale” di potersi detrarre l’imposta;
L’Ordinanza di cui parliamo, riconosce che la CTR ha accertato la strumentalità all’attività di impresa, anche se potenziale, dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società contribuente nell’immobile locato, dovendosi considerare il conseguente abbellimento dei locali finalizzato ad ottimizzare le vendite, ha erroneamente escluso la detraibilità dell’Iva : 1) per non essere la società esecutrice dei lavori medesimi proprietaria ma, bensì, esclusivamente locataria dell’immobile interessato, con impossibile accrescimento del patrimonio di quest’ultima, a seguito dell’aumento di valore del bene; 2) per avere la detta società impiegato, in modo distorto, il diritto di detrazione, giacché nessuna detrazione si sarebbe potuta operare se i lavori fossero stati eseguiti dai proprietari dell’immobile, essendo soggetti non titolari di un’attività economica e, quindi, consumatori finali.
Ma così operando, secondo la sezione Tributaria, la CTR non si è attenuta ai principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite.