Con ordinanza n. 14055 del 7 luglio 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Perrino, Rel. Castorina) torna ad esprimersi in merito alla questione della detraibilità del credito IVA annuale nella fattispecie di omessa presentazione della relativa dichiarazione. E vengono nuovamente affermati i principi sostanziali derivati dalla giurisprudenza eurounitaria.
La Suprema Corte ha in primis ribadito come la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale iva consenta all’Ufficio l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento (cfr. SSUU 17758/2016). Ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633/1972, difatti, il fisco può operare, con procedure automatizzate (senza dunque la necessità di previa notifica dell’avviso di accertamento), un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi, in possesso dell’anagrafe tributaria.
Del resto, come ricordato dalla Corte, il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisce da un’operazione lecita ed effettiva e gli obblighi che ne derivano (dichiarazione, registrazione ecc.) hanno solamente una funzione illustrativa dei relativi dati, questo al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter verificare agevolmente gli stessi ed eventualmente procedere alla riscossione delle imposte. Ciò che conta ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito; non a caso il percorso della giurisprudenza è andato nella direzione di dare rilevanza alla sostanza (l’esistenza del credito) piuttosto che alla forma (mancato invio del modello annuale Iva) e il giudice tributario dovrà riconoscere il credito Iva se il contribuente dimostra che sostanzialmente ha diritto alla detrazione.
L’omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell’anno successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili e purché tale diritto venga esercitato entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto (ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972). Tale conclusione, discende dalla interpretazione dell’art.18 della Direttiva CE n. 77/388/CE, il quale subordina il diritto alla detrazione dell’Iva solamente al possesso della fattura, compilata secondo le disposizioni a essa applicabili. Tale soluzione garantisce il principio di neutralità dell’imposta in questione, quale principio fondamentale sul quale poggia l’intero impianto normativo dell’Iva, che deve essere garantito anche nel caso in cui il soggetto passivo non rispetti le formalità imposte da uno Stato membro (quale ad esempio la presentazione della dichiarazione annuale Iva), ferma restando l’eventuale sanzione per l’inosservanza di tali obblighi.
Nei fatti la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva gli appelli proposti da una società cooperativa edile nei confronti della Agenzia delle Entrate, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi la quale aveva rigettato i ricorsi proposti dalla contribuente avverso due cartelle di pagamento, emesse per il recupero del credito Iva per gli anni di imposta 2004 e 2006, a seguito del controllo automatizzato operato dall’Ufficio ex art. 36 bis del DPR n.600/73 e dell’art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972. Avverso la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione sostenendo come unico motivo di ricorso che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale avesse comportato per la contribuente la perdita del diritto alla detrazione, salvo il diritto al rimborso. Come risultato pacificamente dagli atti la contribuente non aveva presentato la dichiarazione annuale IVA nel 2004 portando il credito in detrazione nella successiva dichiarazione del 2005 e nel 2006, portando il credito in detrazione nella successiva dichiarazione del 2007.
Il Giudice Supremo, respinto il ricorso dell’Agenzia, ha richiamato il principio di diritto secondo cui “l’omessa presentazione della dichiarazione Iva non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno, nell’ipotesi in cui lo stesso credito venga ripreso ed indicato nella dichiarazione Iva dell’anno successivo. Il diritto alla detrazione deve essere, infatti, esercitato entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972”