«In tema di liquidazione dell’ IVA di gruppo, nel regime (applicabile “ratione temporis”) anteriore all’applicabilità della L. n. 244 del 2007, nel novero delle “eccedenze detraibili” di cui all’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 -sottratte alla autonoma ed individuale compensabilità da parte delle società del gruppo- rientrano non solo quelle maturate dalle società controllate ma anche quelle della stessa controllante a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che le compongono, perdendo tutte le società del gruppo- compresa la controllante- la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche”
Questo il principio di diritto enunciato nella ordinanza n. 25352 del 11 novembre 2020 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Putaturo Donati) che tratta della possibilità di utilizzo del credito iva della controllante in regime di iva di gruppo.
La Corte in sostanza attribuisce alla disciplina dell’Iva di gruppo una funzione di modalità di pagamento del tributo. In queesto contesto la capogruppo può utilizzare i crediti iva delle controllate (e da queste trasferiti) e usarli come crediti propri, per ridurre gli importi da versare. Il credito complessivamente ricevuto può essere anche utilizzato in modo orizzontale compensandolo con altri tributi. In quest’ultimo caso, le società controllate, secondo la Cassazione, perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche, che, quindi, sono trasferiti alla capogruppo. Inclusi i saldi a credito dei periodi precedenti l’adozione del regime dell’iva di gruppo, almeno fino alla modifica normativa introdotta dal 2008 in avanti.
Questo il quadro di riferimento su cui si muove la decisione dei Giudici di Legittimità e che appare in linea con quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 73 del DPR 633/72.
Nel caso specifico dunque tra le eccedenze detraibili per la controllante e ad essa trasferite andava ricompreso anche il credito Iva sorto nel 2004 in capo alla controllata. Pertanto esso non poteva essere oggetto di autonoma compensazione, anche se il medesimo credito era nato in un anno antecedente a quello in cui aveva avuto inizio il regime dell’Iva di gruppo.
La Sezione Tributaria richiama quanto affermato dalla stessa V Sezione nell’Ordinanza n°12642 del 19 maggio 2017. In tale pronuncia si era infatti analizzato il significato della espressione “eccedenze detraibili”, facendo coincidere tale concetto con il credito maturato dalla controllata o dalla controllante, a prescindere dall’anno di maturazione.
Solo dalla legge finanziaria del 2008 la normativa ha escluso le eccedenze detraibili riferite ai precedenti periodi di imposta dalla compensazione. Ma fino a quel momento, in linea con l’articolo 12 delle Preleggi, non si vedono limiti al trasferimento dei crediti. Pertanto anche il credito iva precedente all’adozione del regime dell’iva di gruppo, nel caso analizzato ed in generale (almeno fino all’introduzione della nuova normativa) doveva essere utilizzato dalla controllante e non compensato dalla controllata.