La Corte di Cassazione, nella Sentenza 1° aprile 2016 n. 6345, decidendo sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate, fornisce l’interpretazione della modalità di calcolo, in sede di tassazione separata del TFR, di quanto disposto dall’attuale 3° comma dell’articolo 19 TUIR (vecchio art. 17).
La disposizione recita: “Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell’aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell’eccedenza”.
La questione verte sul termine “mensilità”. Su questo la Corte ribadisce che non vi è motivo per discostarsi dal principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte stessa, secondo cui «in tema di IRPEF, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 14, come modificato dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, comma 3, il trattamento di fine rapporto, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile, per il lavoro dipendente prestato in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, deve essere calcolato, per ciascun anno preso a base di commisurazione, in misura pari non già ad una mensilità della paga base riferita ad un mese di prestazione, ma ad un dodicesimo dell’intera retribuzione globale di fatto percepita nell’anno, comprensiva di ogni elemento retributivo aggiuntivo a carattere continuativo (e quindi anche della tredicesima e della quattordicesima mensilità): tale disposizione, la quale non impedisce di provare che nel regime previgente la normativa contrattuale di settore escludesse i predetti elementi dal calcolo dell’indennità di anzianità, costituisce infatti la traduzione sul piano tributario dei criteri applicati in materia giuslavoristica a seguito della riformulazione dell’art. 2120 c.c., da parte della citata legge n. 297 del 1982, la quale ha uniformato la determinazione del trattamento di fine rapporto per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del settore privato» (Cass., Sez. 5, n. 9000 del 16/04/2007, Rv. 597063; v. anche le successive Cass. Sez. 5, n. 26487 del 17/12/2009, Rv. 610645; Sez. 6 – 5, Ord. n. 9575 del 12/06/2012, Rv. 622955; Sez. 5, n. 21449 del 10/10/2014; Sez. 5, n. 21361 del 21/10/2015; per il periodo precedente, v. Cass. Sez. 5, n. 13801 del 27/06/2005, Rv. 582283).
Con ciò viene cassata la sentenza della CTR, non uniformatasi al predetto orientamento.