Pochi giorni fa abbiamo commentato la sentenza 22693 della sesta sezione depositata in data 8 novembre 2016 in merito alla motivazione delle sentenze tributarie e al contenuto necessario della stessa.
Ora la quinta sezione (pres. Piccininni, rel. Luciotti) con la sentenza 18 novembre 2016 n. 23484 torna a trattare dei requisiti della motivazione della sentenza tributaria fornendo altri interessanti spunti.
Secondo la corte la motivazione deve ritenersi omessa e/o insufficiente e/o illogica «quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento» (v. ex multis Cass. n. 22242/2012; n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 21447/2009, n. 13001/2010).
Nel caso specifico la CTR della Toscana ha fatto, secondo la Corte, generiche, apodittiche affermazioni in ordine alle ragioni poste a base del decisum, esternando acritica condivisione per l’operato dei Giudici di prime cure, senza dare contezza alcuna né del contenuto intrinseco delle ragioni della decisione di questi ultimi, né delle critiche a questa mosse dall’appellante, né infine dell’iter seguito e dei concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale.
In tal modo la decisione della CTR risulta insufficientemente motivata, non avendo indicato gli elementi dai quali i giudici di merito hanno tratto il loro convincimento. Ed infatti, ai fini della sufficienza della motivazione “non basta che il giudice si limiti ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della motivazione, essendo necessaria la descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della motivazione stessa (cfr. Cass. n. 1236 del 2006; conf. n. 27935 del 2009, n. 15964 del 2016)”.
Il passaggio sull’analisi non statica, ma dinamica degli atti, a supporto e a dimostrazione del percorso logico e giuridico seguito ai fini del giudizio, ci sembra particolarmente importante ed utile a coloro i quali, “bazzicando” le commissioni tributarie, si imbattano spesso in motivazioni apparenti, tautologiche o comunque inconsistenti delle sentenze.