“La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.” questo il consolidato principio di diritto ribadito con ordinanza n. 24360 del 9 settembre 2021 dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Luciotti, Rel. Delli Priscoli).
Nei fatti il Tribunale di Catanzaro accoglieva il ricorso proposto nel giugno 2016 da un contribuente e dichiarava estinti per prescrizione i crediti contributivi azionati dall’INPS con dieci cartelle esattoriali notificate tra febbraio 2007 e giugno 2010, alle quali aveva fatto seguito l’intimazione di pagamento notificata dalla società affidataria della riscossione nel marzo 2016, contro cui il contribuente aveva reagito in giudizio. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo applicabile la prescrizione di cinque anni. Da qui il ricorso per Cassazione dell’Ufficio.
La Corte, respinto il ricorso, ha ricordato il principio di carattere generale (in virtù del disposto di Cass. SU n. 23397/2016) secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo
Come evidenziato dai Giudici nell’occasione detto principio si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.