Con sentenza n. 8340 del 2 marzo 2020 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale (Pres. Di Nicola, Rel. Corbetta) si è espressa fornendo alcune precisazioni in merito al reato di omessa dichiarazione previsto all’art. 5 d.lgs. 74/2000. In tale contesto viene ribadito che il termine dilatorio di novanta giorni (previsto al secondo comma della norma citata), pur non configurandosi quale causa di non punibilità, è inteso costituire un termine ulteriore rispetto a quello ordinario ai fini di adempiere all’obbligo dichiarativo. Il momento consumativo del reato, avente carattere istantaneo, è individuato pertanto a decorrere dal novantunesimo giorno successivo a quello previsto per la presentazione ordinaria. Incombe inoltre sul pubblico ministero, e deve essere oggetto di specifico accertamento nel giudizio di merito, l’onere di provare che una volta spirati i novanta giorni previsti in dilazione l’agente abbia omesso di presentare la dichiarazione.
Nei fatti l’amministratore unico di una s.r.l. al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava la dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2009, sottraendo un imponibile pari a 854.640 euro, con un’evasione IRES pari a 235.025 euro. Entrambi i gradi di giudizio si concludevano con la condanna, seppur con riconoscimento delle attenuanti generiche, del contribuente. Il ricorso in Cassazione veniva proposto dall’imputato deducendo come, in particolare, la Corte di appello nel motivare il giudizio avesse: omesso l’accertamento dell’eventuale presentazione della dichiarazione nel termine concesso per il ravvedimento operoso e in aggiunta invertito l’onere della prova di tale dimostrazione.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha voluto rimarcare i seguenti principi in materia di delitto di omessa dichiarazione: “il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente – ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (e, in precedenza, dell’art. 7 d.P.R. n. 322 del 1998) – per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario non si configura quale causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5” e che “trattandosi di reato omissivo proprio avente carattere istantaneo, il reato di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 si consuma alla scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dal momento ultimo stabilito, ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale; poiché l’agente può adempiere dopo la scadenza del termine previsto ai fini fiscali, ma prima dell’ulteriore termine di novanta giorni, occorre perciò fornire la prova che, allo spirare di tale ultimo termine, l’agente abbia omesso di presentare la dichiarazione”.