Con risposta a interpello n. 612 del 20 settembre 2021 le Entrate hanno fornito alcuni chiarimenti in merito alle detrazioni per spese relative ad interventi per il recupero del patrimonio edilizio nel caso di più trasferimenti della proprietà dell’immobile mortis causa.
Nei fatti l’Istante rappresentava che nel settembre 2019 sua moglie aveva ricevuto in eredità dal padre defunto quota parte di un immobile su cui residuavano detrazioni per spese relative ad interventi del patrimonio edilizio. La moglie non aveva presentato dichiarazione reddituale per il 2019, in quanto a carico dell’Istante, senza beneficiare dunque del rateo annuale della quota di detrazioni ereditate. Nell’agosto 2020 la moglie era deceduta lasciando come unici eredi l’Istante e la figlia, anch’essa a carico di quest’ultimo. Ciò posto l’Istante chiedeva di poter usufruire nella dichiarazione dei redditi modello 730/2021, della detrazione per spese relative alla ristrutturazione dell’immobile acquisito per successione. In particolare se fosse legittimato a: beneficiare nella dichiarazione 730/2021, e da lì in avanti, delle detrazioni relative alle quote di immobile di cui era venuto in possesso; considerare la detrazione non fruita dalla moglie nell’anno precedente in quanto incapiente; utilizzare, nello stesso modo, anche l’ulteriore quota di detrazione spettante alla figlia, incapiente.
Come noto il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR stabilisce che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Pertanto, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile (circolare n. 7/E del 25 giugno 2021).
Come ricordato dall’Ufficio la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Dunque in caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità. Analogamente in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.
L’Agenzia ha dunque ritenuto, nel caso in esame, che l’Istante non possa beneficiare in qualità di erede delle quote residue di detrazione acquisite dalla moglie a seguito del decesso del padre che aveva sostenuto le spese.