Con risposta a interpello n. 584 del 14 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la spettanza del diritto alla detrazione e al rimborso annuale IVA anche nel caso di mancato esercizio dell’attività; non mancando tra l’altro di fornire alcune precisazioni in ordine all’effettiva connessione tra acquisti effettuati ed attività esercitata (art. 19 DPR 633/1972), alla esclusione di operazioni a carattere elusivo e/o abusivo, nonché al rispetto del fondamentale principio della neutralità dell’imposta. Sempre più allineate dunque la giurisprudenza sia unionale che nazionale e la prassi dell’Amministrazione nel riconoscere anche per le attività preparatorie (così come le liquidatorie, ormai) la valenza di ‘attività economiche’ ai sensi della Direttiva IVA.
Nei fatti la società istante riferiva all’Agenzia di aver sottoscritto nel 2018, in qualità di conduttore, un contratto di locazione di un’immobile ad uso alberghiero e di aver contestualmente versato in favore della società locatrice una considerevole somma di denaro con IVA annessa a titolo di rimborso dei costi necessari alla riqualificazione del suddetto immobile. A seguito della mancata consegna dell’immobile da parte del locatore, nel 2020, la società agiva per la risoluzione del contratto, ricevendo tra l’altro un cospicuo rimborso in virtù di una garanzia bancaria. Ciò premesso la società, pur non avendo mai realizzato operazioni attive, chiedeva all’Ufficio se l’eccedenza di IVA a credito maturata potesse essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30 del DPR 633/1972 per effetto della cessazione di attività.
L’Agenzia ha dapprima ricordato alcuni consolidati principi giurisprudenziali della Corte UE in materia IVA secondo cui: a) anche le attività preparatorie debbono essere considerate attività economiche e come di conseguenza chiunque svolga atti preparatori è considerato soggetto passivo ai sensi della Direttiva IVA; b) il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata, questo per garantire il principio della neutralità dell’imposta e non creare disparità di trattamento tra imprese già operative e altre che invece effettuano investimenti iniziali; c) qualora l’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.
L’Ufficio ha poi evidenziato come a detti principi unionali si sia conformata nel tempo l’interpretazione della disciplina nazionale in materia di detrazione e rimborso IVA.
In tal senso con la circolare 328 del 1997 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito come il diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato “…fin dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata)”, ovvero senza che il contribuente attenda l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività, essendo sufficiente ai fini della detrazione che i beni ed i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione.
Anche la giurisprudenza nazionale ha a più riprese riconosciuto che “ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica” (cfr. Cass. sentenza n. 23994 del 3 ottobre 2018).
L’Agenzia, alla luce delle predette argomentazioni, ha dunque ritenuto in linea di principio sussistente il diritto al rimborso dell’eccedenza dell’IVA assolta e effettivamente dovuta sugli acquisti propedeutici all’avvio della dichiarata attività alberghiera (nel presupposto dell’effettiva connessione tra acquisti e attività ai sensi dell’art 19 del DPR 633/1972 ed escluse eventuali operazioni a carattere abusivo).
L’Ufficio non ha, da ultimo, mancato di ricordare come da un’operazione assoggettata ad IVA originano tre rapporti autonomi: 1. tra l’amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore, relativamente al pagamento dell’imposta; 2. tra il cedente/prestatore e il cessionario/committente, in ordine alla rivalsa; 3. tra l’amministrazione finanziaria e il cessionario/committente, per ciò che attiene alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa; e come proprio l’esistenza di questi tre autonomi rapporti presuppone che rimanga salvo il principio di neutralità dell’IVA che a sua volta postula l’esclusione, in ogni caso, di una perdita di gettito per l’Erario (cfr. Cassazione, sentenza n. 4020 del 2012).
Il tutto per precisare come, nel caso specifico, il diritto al rimborso dell’imposta versata in sede di rivalsa andrebbe comunque escluso qualora l’Istante ne avesse ottenuto la restituzione da parte del locatore per effetto della citata escussione della garanzia bancaria rilasciata da quest’ultimo.