Donazione di terreno e successiva vendita: in un giorno tre pronunce della Sezione Tributaria.

L’art. 37, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, prevede che “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.

Ora, è noto che l’art. 68, comma 2, del T.U.I.R. stabilisce che, per i terreni acquistati per successione o donazione, il prezzo di acquisto è assunto come il valore dichiarato nelle relative denunce e atti registrati, o in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Quindi poniamo che il soggetto A abbia ricevuto per donazione da B un terreno pagato 10 dal donante B. Se nell’atto di donazione viene dichiarato un valore di 100 e successivamente il medesimo terreno viene venduto a 110 la plusvalenza da conteggiare sarà solo (110-100)=10  e non (110-10)=100. Gran bel risultato in termini di tassazione. Soprattutto se tra donante e donatario ci sono rapporti di parentela in linea retta e dunque il primo passaggio (la donazione) è stato effettuato in esenzione di imposta o comunque ad aliquota molto ridotta.

In questo contesto l’Agenzia delle Entrate ha pensato bene di invocare in più i un caso l’articolo 37, terzo comma del decreto sull’accertamento. Sul presupposto che l’operazione sia stata congegnata tra un donante che rivestirebbe il ruolo di reale percettore del reddito e un donatario interposto per motivi meramente fiscali.

Con risultati non del tutto lineari, specie per il fatto che tale recupero viene fondato “anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti” che tali non sempre sono ritenute dai Giudici.

Nella stessa giornata sono state depositate tre pronunce della Sezione tributaria ovvero l’ordinanza n. 29182 (pres. Virgilio, Rel. La Torre)la sentenza 29189 (pres. Virgilio, Rel. Gorjan) e la sentenza 29190 (Pres. Virgilio, Rel. Gorjan). Appare come tratto comune la rigorosità degli elementi presuntivi richiesti. In particolare in relazione al fatto che non è possibile che vi sia interposizione se alla fine il donatario percepisce il prezzo.

Il che contrasta con taluna giurisprudenza, citata anche nella circolare 1/2018 del comando generale della Guardia di Finanza, che appare per la verità datata (2013) e che faceva riferimento ad un concetto di elusione ormai normativamente superato.