Abbiamo già letto qualche commento di stampa che evidenzia il lato grottesco della vicenda nella quale ad una Spa era stato notificato un avviso di accertamento avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell’imposta sulla pubblicità visto che l’impresa aveva esposto su una gru un cartello recante i propri segni distintivi.
In realtà la Sentenza della Sezione Tributaria 7 dicembre 2018, n. 31707 (Pres. Chindemi, Rel. De Masi) appare rigorosa visto che il giudice di legittimità non ha modo di riaprire questioni di merito idoneamente motivate.
Secondo la Corte, allora, la decisione del giudice di appello è conforme al dato normativo poiché l’art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993, intende assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo, in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa (tra le altre, Cass. n. 11530/2018, n. 8658/2015, e n. 9580/1994, n. 8220/1993, n. 1930/1990, con riferimento all’art. 6, d.p.r. n. 639 del 1972).
La decisione del giudice di merito viene giudicata appunto incensurabile, in quanto si regge sull’affermazione, non adeguatamente confutata dalla società, che la scritta costituiva mezzo pubblicitario, e giustificava la richiesta del tributo in ragione della dimensione (molto estesa) del cartello e della sua ubicazione in luogo ben visibile al pubblico.
Rimane il fatto che il tributo sulla pubblicità, se si escludono i veri mezzi pubblicitari (cartelloni, manifesti, ecc.) ha preso davvero connotazioni caricaturali e anacronistiche ed è probabilmente arrivato il momento di riformarlo o di abrogarlo del tutto. Sul piano giuridico, tuttavia, nel caso specifico, il percorso motivazionale seguito dalla Sezione Tributaria ci pare inattaccabile.