“In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, cui la violazione si riferisce, sussiste quando la disciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione; l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi, se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito decida d’ufficio l’applicabilità dell’esimente, e, di conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto”
Questo passaggio della Ordinanza 3 ottobre 2019, n. 24707 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Leuzzi), ci sembra degno di essere segnalato.
Secondo la Corte ha errato la CTR la quale, muovendo dalla premessa che la circostanza delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione delle disposizioni relative al regime del margine, in quanto “deducibili da gravi contrasti giurisprudenziali in subiecta materia” sia suscettibile di “essere rilevata d’ufficio dal Giudice anche se non dedotta in giudizio … riguardando l’art. 8 d.lgs. citato proprio quelle obiettive condizioni”. Ma nel caso di specie detti elementi non erano stati né dedotti, né evocati dalla contribuente.
Per la Sezione Tributaria l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell’art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all’Ufficio finanziario, “ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione” (da ultimo, Cass. n. 23845 del 2016).
Sotto un profilo oggettivo, invece, l’incertezza ( presuppone “una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, ossia insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione, in presenza di pluralità di prescrizioni di coordinamento difficoltoso per via di elementi positivi di confusione, che è onere del contribuente allegare” (v. ex multis Cass. n. 4522 del 2013).
Da quanto sopra emerge a nostro modestissimo avviso e con tutto il dovuto rispetto per la Corte, paradossalmente, una considerevole incertezza interpretativa del concetto di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma. A nostro modo di vedere se c’è contrasto giurisprudenziale l’incertezza soggettiva del Giudice (inteso come organo della Giustizia) è palese ed indiscutibile. E bene ha fatto nel caso specifico la CTR, verificata una condizione di Legge, a conformarsi ad essa, senza la necessità di una specifica eccezione e/o produzione probatoria. Che rischierebbe tra l’altro di essere difficoltosa per non dire impossibile.