La procedura di collaborazione volontaria è il presupposto per la esclusione della punibilità relativamente ad alcuni reati. Tuttavia gli effetti diretti sono limitati dalla legge a quanto specificamente previsto. Il riferimento è quindi circoscritto a quelli tributari disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000, anche qualora si sia in presenza del delitto di riciclaggio, impiego di denaro, o utilità di provenienza illecita. Non è possibile operare per connessione oggettiva estendendo le coperture di legge.
Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 272 del 9 gennaio 2018 (Pres. Savani, Rel. Scarcella) la quale, nel caso specifico esclude la copertura anche per il reato di appropriazione indebita.
Il caso è quello di un contribuente indagato per appropriazione indebita, come reato presupposto ad un acquisto di quote societarie che avrebbe determinato il conseguente delitto di riciclaggio. Il GIP aveva convalidato la richiesta di sequestro preventivo, formulata dal PM, sul presupposto che quelle quote societarie costituissero il provento del reato.
Il contribuente aveva tuttavia aderito alla voluntary prima versione con l’intento di coprire con ciò le somme oggetto di riciclaggio. Perciò aveva impugnato il provvedimento, proponendo appello cautelare, respinto. Ricorreva quindi in cassazione per sostenere che la causa di non punibilità prevista dalla procedura di collaborazione volontaria, essendo stato il sequestro disposto sul presupposto cautelare ritenuto non più attuale, che la società fosse servita quale veicolo per le reintroduzione di capitali dall’estero, riguardasse l’intera vicenda. In sostanza secondo questa tesi si sarebbe verificata una estensione oggettiva della copertura prevista dalla “voluntary” relativamente ai reati connessi all’operazione rientrante nella procedura di collaborazione volontaria.
Secondo la Corte “la tesi dell’estensione oggettiva indiretta della causa di non punibilità sulla misura cautelare disposta per il delitto appropriativo, sembrerebbe contrastare con la stessa previsione normativa atteso che la legge prevede che l’esclusione della punibilità si estende anche ai soggetti – esterni alla procedura di collaborazione volontaria – che abbiano commesso o concorso a commettere i reati “coperti”. Ed infatti, in base all’art. 1 co. 5 della L. 186/2014, l’esclusione della punibilità prevista dall’art. 5-quinquies co. 1 del D.L. 167/90 opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati. Il legislatore ha in questo modo risolto il problema della natura delle coperture penali legate alla procedura di voluntary disclosure, attribuendo alle stesse una valenza oggettiva, ma limitandone gli effetti ai soli reati “coperti”, escludendo dunque che l’estensione della causa di non punibilità per reati diversi, come nel caso in esame, posti in essere da soggetti resisi responsabili del delitto presupposto del riciclaggio (quest’ultimo ascrivibile ad un terzo, come nel caso di specie), ossia il delitto di appropriazione indebita”.