“Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi … sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”.
Questo il disposto del comma 4 dell’articolo 109 del TUIR. Che contiene le “Norme generali sui componenti del reddito d’impresa”.
Secondo la V Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza 5181 depositata il 28 febbraio, emessa con motivazione semplificata, l’onere della prova circa la sussistenza della certezza e della precisione del costo grava sul contribuente (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4218, Cass. 11 febbraio 2009, n. 3305).
Nel giudizio in esame, promosso dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rilevato che le spese per veicoli aziendali (carburanti e pedaggi) erano state “sicuramente sostenute per lo svolgimento dell’attività e la produzione del reddito” e che esse erano stimabili in linea con i valori dell’esercizio precedente. Ciò per la caratteristica dell’attività del contribuente, trasportatore per conto terzi.
Su questa base la Corte ritiene sufficientemente motivata la conclusione del giudice di appello che porta a valutare che tali componenti negativi del reddito di impresa siano sicuramente riconducibili ai ricavi derivanti dall’attività.
Il ricorso dell’Agenzia viene quindi respinto.