Con ordinanza n. 27966 del 7 dicembre 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Leuzzi) torna ad esprimersi sui riflessi in materia fiscale del principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra imprese consorziate ed ente appaltante, in merito ad un contenzioso sorto tra l’Amministrazione Finanziaria ed una società consortile a responsabilità limitata.
Nei fatti quattro imprese si riunivano in A.T.I per la partecipazione ad una gara d’appalto indetta dalla Soprintendenza per i beni artistici di Venezia. Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto le imprese davano vita ad una società consortile in funzione dell’esecuzione unitaria delle opere appaltate. In seguito l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento teso al recupero, per l’anno di imposta 2003, dei maggiori importi dovuti a titolo di IVA, Irpeg e Irap; segnatamente, con riferimento all’IVA veniva contestata al consorzio l’indebita applicazione della aliquota agevolata prevista per l’opera di appalto sul ribaltamento dei costi tra impresa e consorziate. La CTP di Venezia accoglieva il ricorso della contribuente limitatamente alle riprese relative a Irap e imposte dirette, disattendendolo con riguardo al recupero IVA; il successivo appello della contribuente era rigettato al pari dell’appello incidentale dell’erario. Da qui il ricorso per Cassazione della parte contribuente.
I Giudici di Legittimità, riprendendo l’art. 23-bis l. 584/1977 (aggiunto dall’art. 12 l. 687/1984, successivamente assorbito dall’art. 26 d.lgs. 406/1991 e dall’art. 96 d.P.R. n. 554/1999 attualmente in vigore), hanno ricordato come in materia di esecuzione di appalti di opere pubbliche sia previsto che più imprese riunite in associazione temporanea possano costituire tra loro una società, anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la quale subentra, senza che ciò costituisca, ad alcun effetto, subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, lasciando ferma la responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti del committente.
Gli stessi Giudici hanno poi ribadito l’ormai sedimentato principio giurisprudenziale secondo il quale una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l’esecuzione di un appalto di opere pubbliche ai sensi del già citato art. 23-bis. l. 584/1977 non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese (cfr. Cass. n. 18437/2017; Cass. n. 3166/2018; Cass. n. 4923/2019).
La Corte, alla luce di quanto esposto, ha pertanto precisato come dal punto di vista tributario le operazioni e i costi della società consortile rimangono direttamente riferibili alle società consociate e per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito. Ragione per cui, sempre secondo il ragionamento seguito dai Giudici, la doppia fatturazione (dal consorzio alle consorziate e da queste all’ente appaltante), formalmente imposta dall’art. 3, comma 3, ultimo periodo, d.P.R. n. 633/1972, deve essere assoggettata allo stesso regime fiscale nel rispetto dei principi di ragionevolezza e della natura stessa del consorzio quando operante come organismo di servizio meramente neutrale nell’attività di impresa dei consorziati, senza intenti lucrativi propri.
I Giudici di Legittimità, accolto il ricorso, hanno dunque affermato come “il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l’ente appaltante impone l’unitarietà del regime fiscale della doppia fatturazione, con conseguente trasferibilità dell’agevolazione tributaria nell’ambito del meccanismo del cd. “ribaltamento”, per cui il regime fiscale della fattura originaria non può che palesarsi pedissequo e identico a quello della fattura emessa nei confronti dei soggetti consorziati”.