E’ sufficiente aver presentato la domanda per la rottamazione delle cartelle di pagamento per far dichiarare estinto il giudizio da cui i carichi fiscali derivano. E a far compensare le relative spese. Non occorre invece che si documenti anche il pagamento delle somme dovute sulla base della sanatoria.
Si tratta di un principio desumibile dall’Ordinanza dalla sesta sezione della Corte di Cassazione del 3 marzo 2017 n. 5497 (Pres. Cirillo, Rel. Solani).
Nel caso specifico il ricorrente a dicembre del 2016 aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 del D.L. n. 193/16, convertito nella legge n. 225/16 ed aveva contestualmente dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti definito la causa nelle forme e secondo le modalità previste dal citato provvedimento legislativo.
Di conseguenza la Corte ha preso atto della rinuncia del ricorrente agli atti del giudizio e della richiesta di declaratoria di estinzione del medesimo, con compensazione integrale delle spese. Su tale base il Collegio ha rituenuto sussitenti le ragioni di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., essendo la rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 del D.L. n. 193/16. Ciò sulla base della semplice domanda di adesione alla procedura di definizione, non essendosi al momento della pronuncia ancora verificato il relativo pagamento.