presidiata anche dal giudicato. Con esso la vicenda giudiziaria arriva ad un esito vincolante ed immutabile. Il giudicato garantisce quindi la stabilità, certezza, rapidità e coerenza agli accertamenti giudiziali.
Ciò implica che il giudice deve valutare se i principi di lettura della specifica vicenda, non risultino già definitivamente affermati anche in un diverso giudizio riguardante la stessa materia e le stesse parti. Eventualmente adeguandosi alle risultanze processuali già venute a definizione.
Tale concetto non è evidentemente estraneo al giudizio tributario e non mancano questioni pratiche applicative dalle molte sfaccettature in tale materia.
La Corte di Cassazione, nella Sentenza 8 marzo 2019, n. 6832 della sezione tributaria (Pres. Chindemi, Rel. De Masi) si occupa in particolare di un aspetto. Quello dell’estensione di una sentenza (riguardante il giudizio pregiudiziale) non ancora definitiva al giudizio pregiudicato.
In pratica la CTP aveva acquisito l’esito di un giudizio non ancora definito, sul presupposto di un “giudicato” che tale non era.
La Corte ricorda al riguardo che non è questo l’istituto da applicare al giudizio derivato, ma piuttosto va quello della sospensione necessaria, in attesa del formarsi del giudicato (in senso di sentenza definitiva e inoppugnabile).
Letteralmente “ in tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale, dovendosi, in tale ipotesi, disporre la sospensione del processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c. (Cass. n. 22673/2015; 16615/2015)”.
Nel caso specifico il giudizio relativo al socio per reddito di partecipazione in una società in accomandita semplice non poteva essere deciso, quindi, sulla base di una sentenza, favorevole ma impugnata nei termini, riguardante il giudizio sull’atto impositivo a carico della società.