Giudizio tributario di impugnazione-merito sì. Ma non spetta al Giudice cercare le prove non introdotte dalle parti…..

Finalmente una pronuncia che, in seno al controverso filone del giudizio tributario come giudizio di impugnazione-merito, riporta un po’ di chiarezza almeno sui limiti del potere di indagine del giudice tributario.

Parliamo dell’Ordinanza della Sezione Tributaria del 24 gennaio 2018, n. 1728 (Pres. Di Iasi, Rel. Stalla) che respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

La questione verteva sull’annullamento in grado di appello dell’accertamento di valore relativo ad un terreno. Il Giudice regionale aveva infatti rilevato – con valutazione fattuale non sindacabile in sede di legittimità – che l’amministrazione finanziaria, sulla quale gravava il relativo onere nella sua veste di attrice in senso sostanziale, non aveva fornito la prova del maggior valore accertato, rispetto a quello dichiarato dalle parti contraenti. Anzi, il CTU nominato aveva evidenziato come i terreni presi a comparazione non potevano oggettivamente ritenersi in condizione analoga raffrontabile con quella del compendio immobiliare dedotto in giudizio. Ciò, segnatamente, a causa del fatto che quest’ultimo – a differenza dei terreni assunti a comparazione dall’agenzia delle entrate – non erano stati fatti oggetto di alcun intervento di urbanizzazione.

Il giudice territoriale anzi aveva censurato il tentativo della parte pubblica di produrre nuove prove in corso di giudizio. Alla fine la decisione di annullare l’avviso di accertamento opposto, che la Corte reputa del tutto corretta.

Al riguardo viene respinta la censura per la quale la commissione tributaria regionale, pur dopo aver ritenuto infondato il maggior valore accertato dall’ufficio, avrebbe comunque dovuto stabilire – essa stessa – il valore venale da porre a base imponibile dell’imposta di registro sul trasferimento.

Per la Sezione Tributaria è vero infatti che il giudizio tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalità formale, bensì di Impugnazione-merito’; con la conseguenza che spetta al giudice tributario il potere (dovere) di stabilire i limiti quantitativi di fondatezza della pretesa impositiva emergenti in giudizio, così da adottare – se del caso – una pronuncia sostitutiva sulla sussistenza ed entità dei presupposti del rapporto tributario.  Tuttavia Va però considerato che quest’attività di valutazione nel merito trova fondamento e limite – da un lato – nell’atto impositivo impugnato (non può il giudice tributario prendere in esame elementi diversi da quelli dedotti dall’amministrazione finanziaria, a sostegno della propria pretesa, in tale atto); e – dall’altro – nella regola generale dell’onere della prova e nei caratteri di indipendenza e terzietà che deve connotare la giurisdizione tributaria (non può il giudice tributario ricercare d’ufficio prove in luogo della parte che ne sarebbe onerata, e nemmeno può sostituirsi all’amministrazione nella individuazione degli elementi costitutivi del rapporto d’imposta)”.