La Corte di Cassazione nella sentenza n. 27474 del 30 dicembre 2016 della quinta sezione (Pres. Botta, Rel. De Masi) affronta la questione della tardiva produzione di documenti nel giudizio tributario di primo grado con riferimento alle conseguenze processuali della tardività sulle fasi successive della controversia.
Il contribuente ricorrente aveva infatti contestato nel ricorso per cassazione, la circostanza che CTR avesse escluso la fondatezza della eccezione di decadenza del Comune, costituitosi nel giudizio di primo grado all’udienza di discussione, dalla facoltà di depositare documentazione al fine di dimostrare la ritualità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento oggetto del contendere, in considerazione della mancata produzione dei documenti nei venti giorni utili prima dell’udienza di primo grado.
Il ricorrente conclude con la formulazione del quesito di diritto con cui si chiede che la Corte dica che ove intervenga la produzione documentale oltre il termine perentorio di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, ciò comporti o meno la nullità della successiva attività processuale posta in essere dalla parte che a tale tardività ha dato luogo.
Secondo la Corte, che respinge tale prospettazione, va riconosciuto alla parte resistente in appello il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
In grado di appello, in particolare, vale il dato normativo testuale dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – in ordine alla specialità del rito tributario, che non consente un automatico rinvio formale all’art. 345 c.p.c. ed alle condizioni ivi previste di ammissibilità di nuove prove documentali in grado di appello (Cass. n. 6734/2015; n. 20109/2012; n. 18907/2011; n. 1915/2007).
Il richiamato art. 58, comma 2, infatti, espressamente prevede e consente la produzione di nuovi documenti in appello, con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre non sono ammesse prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2015), a nulla rilevando l’eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 23616/2011).