L’ordinanza della Sezione Filtro della Corte di Cassazione n. 9347 depositata in data 7 aprile 2021 (Pres. Greco, Rel. Mocci) conferma le più recenti pronunce della Suprema Corte in tema di elezione di domicilio in ambito processuale e di notifiche collegate a ciò.
Vengono considerate valide le argomentazioni del contribuente che ha presentato il ricorso rinnovando tra l’altro la richiesta di rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., essendo venuto a conoscenza del giudizio di secondo grado e del deposito della sentenza solo attraverso la notifica dell’intimazione di pagamento. Inoltre viene riconosciuta la violazione e falsa applicazione degli artt. 330 c.p.c., 49 e 53 comma 2° D. Lgs. N. 546/1992, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la notifica dell’atto di appello non è stata effettuata presso l’indirizzo di domicilio del contribuente, ma presso il vecchio domicilio del procuratore, nonostante l’Ufficio avesse l’obbligo di considerare il nuovo indirizzo dello stesso. In questo modo dunque la condotta dell’Ufficio ha precluso al contribuente la partecipazione al giudizio di appello.
Nel caso specifico il contribuente già nel primo grado di giudizio, aveva attribuito la procura alle liti disgiuntamente a due diversi professionisti, domiciliandosi presso uno di loro. Dopo il risultato positivo del primo grado l’Agenzia aveva tentato di notificare l’appello presso il domiciliatario, ma questi risultava trasferito. Nessun’altro tentativo venne portato avanti. Per la verità l’Agenzia aveva chiesto alla CTR un nuovo termine per la notifica, ma
La Corte spiega come nel giudizio tributario il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Sez. 5, n. 28712 del 30/11/2017; Sez. 5, n. 29507 del 24/12/2020).
In questo contesto i Giudici di Legittimità ritengono che la CTR non abbia correttamente deciso, posto che avrebbe dovuto accogliere l’istanza dell’Ufficio, volta ad ottenere un nuovo termine per la notifica, ovvero disporvi d’ufficio, una volta constatata il mancato perfezionamento della medesima.
La sentenza di appello viene quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione.