La Corte di Cassazione, decidendo su un ricorso del contribuente in materia ICI, accoglie le doglianze di quest’ultimo nella Ordinanza 6 dicembre 2017 n. 29194 della quinta sezione (pres. Di Iasi, rel. De Masi).
La questione verteva sulle agevolazioni di cui aveva goduto una società in materia di ICI, sul presupposto che l’immobile fosse da considerare di interesse storico-artistico ai sensi della L. 1089/1939. In realtà il fabbricato era stato oggetto di un massiccio intervento di ristrutturazione da ufficio ad hotel, e pertanto il conteggio era stato fatto sull’area fabbricabile. In virtù di ciò la tassazione veniva operata dal comune ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504 del 1992, per cui l’area fabbricabile assume una rilevanza autonoma ai fini dell’applicazione dell’imposta e, pertanto, è soggetta a tassazione sulla base del valore di mercato. Ogni riferimento alla rendita (agevolata) era stato quindi ritenuto errato negli accertamenti.
Per la Corte, che applica un precedente in materia di registro, invece “l’agevolazione prevista dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75 per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati.”(Cass. n. 11794/2010, n. 12024/2006)