Chiara e ben scritta l’ordinanza 3088 del 1° febbraio 2019 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. D’Oriano).
La segnaliamo in relazione ad un passaggio della motivazione, che ci pare interessante, nel quale si argomenta in merito ad una eccezione del concessionario della riscossione per cui la CTR non avrebbe considerato la sanatoria della nullità delle notifiche delle restanti due cartelle annullate, per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., dedotta sia in primo che secondo grado, avendo la parte proceduto ad un pagamento parziale dei relativi importi iscritti a ruolo. Con ciò configurandosi la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c..
Per la Corte il pagamento parziale di importi iscritti a ruolo può, in generale, conseguire anche alla notifica del solo avviso di accertamento o ad altre iniziative autonome del contribuente che sia venuto a conoscenza aliunde dell’iscrizione a ruolo. Di conseguenza, in assenza di ulteriori elementi circa le modalità, i termini ed i tempi con cui il contribuente ha proceduto alla parziale estinzione del debito tributario, il mero pagamento parziale di un importo iscritto a ruolo non costituisce un indice univoco dell’avvenuta e tempestiva conoscenza della cartella esattoriale ad esso relativo, ed è pertanto inidoneo a determinare la sanatoria di eventuali vizi di notifica della stessa per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. 3.