Illegittimo l’avviso di liquidazione riferito ad una sentenza non portata a conoscenza del contribuente.

Qualora l’avviso di liquidazione sia privo dell’indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate in relazione ai tributi con esso liquidati, esso va dichiarato nullo. Se la liquidazione viene dalla registrazione di una sentenza, essa va infatti allegata alla liquidazione (o, riteniamo, riportata almeno negli elementi essenziali per il calcolo).

Questo in sintesi il contenuto della motivazione di una interessante ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione (23 ottobre 2018 n. 26731, Pres. Cirillo, Rel. Napolitano).

Per la Corte la sentenza della CTR impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente per confermare la legittimità dell’atto impugnato il richiamo in esso agli estremi della sentenza, non allegata all’avviso di liquidazione, resa in giudizio in cui la contribuente era stata parte e della quale era stato comunicato il solo dispositivo, si pone in contrasto con il disposto dell’art. 52, commi 2 e 2 bis del d.P.R. n. 131/1986 e 7 della Legge n. 212/2012, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte, che ha avuto modo di affermare, proprio con riferimento ad atto presupposto costituito da sentenza, il principio secondo il quale, «In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell’avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici , ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall’Amministrazione finanziaria» (cfr. Cass. sez. 5, 29 novembre 2016, n. 24220).