Con risposta ad interpello n. 378 del 31 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti negando la possibilità di aderire a posteriori al regime forfetario quando durante l’esercizio fiscale tutte le fatture siano state emesse in applicazione (anche se per mero ed involontario errore materiale) del regime di tassazione ordinario.
Nei fatti l’Istante rappresentava di aver, nell’anno 2020, regolarmente saldato 12 fatture comprensive di IVA e contributo alla cassa previdenziale emesse nei suoi confronti, applicando il regime ordinario, da un collaboratore. Quest’ultimo, in data 3 marzo 2021, comunicava di aver erroneamente ed involontariamente applicato il regime ordinario di tassazione in luogo di quello forfetario che costituiva il suo regime naturale per il 2020. L’Istante, ritenendo che tale errore materiale non potesse integrare un comportamento concludente ai fini dell’esercizio dell’opzione (tacita) per il regime ordinario, chiedeva all’Agenzia la possibilità di rettificare l’errore mediante emissione di note di credito per lo storno dell’IVA esposta nelle fatture emesse nel corso dell’anno 2020 e contestuale emissione di una fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all’IVA stornata.
L’Agenzia ha ricordato come anche al regime forfetario si rende applicabile quando disposto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”.
L’Amministrazione Finanziaria ha inoltre evidenziato come, nel caso di specie, pur possedendo (a suo dire) il collaboratore i requisiti per adottare nel periodo d’imposta 2020 il regime forfetario: a) questi negli anni pregressi non avesse applicato il regime forfetario; b) nel 2020 (ed invero anche nel 2021) avesse tenuto un comportamento concludente coerente con il quello adottato negli anni passati, emettendo fatture con IVA e applicazione del contributo previdenziale; c) fossero state presentate le Liquidazioni Periodiche; d) fosse presumibile pensare che sulle fatture avesse indicato anche la ritenuta a titolo di acconto; e) non fosse nota la comunicazione alla Cassa forense l’opzione per il regime di favore ai fini contributivi.
Di conseguenza l’Ufficio, non ravvisando le condizioni affinché collaboratore dell’Istante potesse mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d’imposta 2020, non ha accolto la soluzione proposta dall’Istante di considerare corretta l’emissione delle note di variazione e di una fattura pari all’importo dell’IVA stornata.