Con ordinanza n. 7768 del 9 aprile 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Pepe) torna ad esprimersi sul principio della solidarietà tributaria tra coeredi in materia di imposta di registro, accogliendo un motivo di ricorso degli eredi del venditore in relazione alla revoca dei benefici prima casa.
La Corte ha precisato come, in materia di imposte indirette ed in particolare di imposta di registro, non esiste alcun principio di ordine generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del debitore principale. Come già più volte chiarito dalla Corte stessa (cfr. Cass. n. 22426 del 2014; Cass.n. 18451 del 16), infatti, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c.
Diverso è invece il profilo di legittimità individuato per stabilire la solidarietà tributaria tra le controparti di un atto di compravendita immobiliare in virtù della maggiore imposta accertata dall’Ufficio a seguito dell’insussistenza dei presupposti di un trattamento agevolato applicato al momento della registrazione dell’atto. Alla luce del disposto normativo di cui all’art. 42 del d.p.r. 131/1986 non vi è dubbio che la maggior imposta dovuta a seguito della decadenza dalle agevolazioni concesse in sede di registrazione debba considerarsi come complementare in quanto: applicata successivamente; non volta a correggere errori o omissioni da parte dell’Ufficio in sede di registrazione; liquidata dall’Ufficio a seguito dell’accertata insussistenza dei presupposti di un trattamento agevolato applicato al momento della registrazione dell’atto. In tale circostanza, e per effetto della natura complementare dell’imposta, l’unica deroga alla regola della solidarietà prevista dall’art. 57, comma 1, del d.p.r. 131/1986 è individuabile al comma 4 dello stesso art. 57 laddove viene previsto che “l’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa”.
Nei fatti con avviso di rettifica e liquidazione di imposta, Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni fiscali di cui all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (imposta di registro con aliquota proporzionale dell’1% e imposte ipotecarie e catastale in misura fissa) previste, all’epoca dei fatti, per i trasferimenti di fabbricati abitativi esenti da IVA (ex art. 10, primo comma, n. b-bis del d.p.r. n. 633 del 1972) a favore di imprese avente ad oggetto esclusivo o principale l’attività di rivendita di immobili. Contro tale avviso i coeredi del de cuius, parte venditrice dell’atto di compravendita oggetto di accertamento, proponevano autonomi ricorsi. La CTR confermava la sentenza di primo grado rigettando i ricorsi dei contribuenti. Avverso tale sentenza gli eredi del de cuius proponevano ricorso per cassazione lamentando l’erronea statuizione da parte della CTR della responsabilità solidale (e non pro quota) del debito fiscale oggetto della cartella e il mancato recupero dell’imposta a carico della sola parte acquirente.
La Corte ha accolto il motivo di ricorso in materia di solidarietà tra coeredi ribadendo il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla concreta fattispecie oggetto di scrutinio – non essendo in effetti applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all’art. 65 del d.p.r. n. 600 del 1973, prevista per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi; non essendo altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all’art. 36 del d.lgs. n. 346 del 1990, prevista per il pagamento dell’imposta di successione e non essendo, infine, applicabile la speciale regola della solidarietà di cui all’art. 57 del d.p.r. n. 131 del 1986 che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell’imposta di registro – deve pertanto ritenersi applicabile l’ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari”. La Corte ha invece respinto il motivo inerente il mancato recupero dell’imposta a carico della sola società acquirente evidenziando come “l’art. 57, comma 4, del d.p.r. n. 131 del 1986, prevede che «l’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa». Tale disposizione si pone quale deroga alla regola della solidarietà prevista dall’art. 57, comma 1, cit. e presuppone che il pagamento dell’imposta complementare sia conseguenza di un fatto imputabile esclusivamente ad una delle parti contraenti, circostanza che nel caso di specie difetta”.