Con ordinanza n. 12009 del 19 giugno 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Lo Sardo) torna ad esprimersi sulla questione della solidarietà tributaria in materia di imposta di registro sugli atti giudiziari prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
La Corte ha ricordato come, in linea generale, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’art. 57, del citato D.P.R., nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell’imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. La finalità della norma è infatti quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.
La Suprema Corte ha tuttavia sottolineato come l’obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio. Il presupposto della solidarietà non può infatti essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza dovendosi, invece, avere riguardo (in virtù del principio della capacità contributiva) esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell’imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata.
La Corte nel caso di specie ha pertanto stabilito come non dovesse considerarsi soggetto passivo dell’obbligazione tributaria derivante dalla registrazione della sentenza civile la parte convenuta nel processo, nei cui confronti la domanda era stata rigettata per l’accertata estraneità al rapporto sostanziale ivi dedotto. In aggiunta nel caso concreto l’accordo simulatorio di cui la ricorrente sarebbe stata parte era rimasto estraneo al thema decidendum del giudizio civile e non aveva assunto alcuna rilevanza in ordine alla pronunzia sulla domanda di adempimento contrattuale.
Nei fatti la ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che (riformando la decisione di primo grado) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta di registro e dei relativi accessori nella misura complessiva di € 13.550,66 per la registrazione di una sentenza civile. Tra i motivi addotti la ricorrente lamentava come la CTR avesse erroneamente ritenuto che la mera qualità di parte processuale fosse sufficiente per l’assunzione dell’obbligazione solidale al pagamento dell’imposta di registro in dipendenza della sentenza civile, al di là della riconosciuta estraneità al rapporto sostanziale (contratto di appalto)
La Corte, accolto il ricorso, ha richiamato il principio di diritto secondo cui “In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell’identità delle questioni, ben può permanere l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte. Pertanto, l’imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza”.