Con l’ordinanza n. 5766 del 3 marzo 2020 la Sezione Filtro della Corte di Cassazione (Pres. Greco, Rel. Luciotti) muove ulteriori passi in conferma di un ormai consolidato mutamento di orientamento giurisprudenziale in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni con riferimento al caso del Trust.
Il presupposto impositivo delle medesime (individuabile in un arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità dei beneficiari), in attuazione del principio della ‘capacità contributiva’ sancito dall’art. 53 della Costituzione, può così dirsi configurato soltanto nel momento in cui il trasferimento di ricchezza in questione assume la caratteristica di “stabile” attribuzione di patrimonio. E’ dunque operando in quest’ottica che diviene possibile ai fini fiscali determinare quali operazioni debbano scontare un’imposta proporzionale e quali, invece, una in misura fissa.
Con riferimento all’istituto del Trust, pertanto, occorrerà individuare il momento effettivo di attribuzione del bene in favore del beneficiario ovvero quando si realizza il trasferimento di ricchezza definitivo, perché possa applicarsi il criterio della proporzionalità tra l’aumento patrimoniale e l’imposta. In mancanza di tale condizione l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro. Gli altri atti compresi nel negozio, come quelli inerenti l’istituzione del Trust e la dotazione patrimoniale in favore del trustee, devono invece essere considerati fiscalmente neutri poiché aventi semplice natura attuativa dello scopo di segregazione e di costituzione del vincolo di destinazione.
Nei fatti due società a responsabilità limitata conferivano in appositi Trust l’intero patrimonio sociale al fine di realizzare la liquidazione dell’attivo nell’interesse dei creditori sociali; in uno dei due casi veniva poi sciolto il vincolo di destinazione creato con la costituzione del Trust ed i beni conferiti nuovamente al patrimonio della società disponente. In relazione a tali atti le imposte ipotecaria e catastale venivano liquidate in misura fissa. Con avviso di rettifica e liquidazione l’Agenzia delle entrate liquidava le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale chiedendo la differenza risultante. Gli atti impositivi erano dunque impugnati dal notaio rogante, lo stesso in tutti e tre i casi, il quale aveva ricevuto la notifica dell’Ufficio in quanto coobbligato solidale. Gli esiti del giudizio favorevoli ai contribuenti sia in primo grado che in appello sono infine stati confermati dalla Corte Suprema che con l’ordinanza in questione ha rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia
La Suprema Corte, pur riconoscendo l’esistenza di precedenti interpretazioni aventi segno opposto (Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015), prendendo atto di un ormai mutato e consolidato orientamento giurisprudenziale ha ribadito come “Poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla I. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 10luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust”, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario”.
Nello specifico “In tema di “trust”, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla I. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost…non tutti gli atti di costituzione di trust sono assoggettabili di per sé soli alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, dovendosi al riguardo verificare se sin dall’istituzione del “trust” si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal “trustee” al beneficiario. In tal caso, infatti, l’atto è soggetto a tassazione in misura proporzionale” .
E ancora “Poiché l’imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall’istituzione del “trust” si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal “trustee” al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro”.