“La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; ne consegue che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita” questo il principio di diritto ribadito con l’ordinanza n. 12515 del 12 maggio 2021 dalla Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Succio).
Nei fatti la CTR della Calabria accogliendo l’appello della società contribuente in riforma della sentenza di primo grado dichiarava l’illegittimità degli atti impugnati, avviso di accertamento e cartella di pagamento per IVA, IRAP e IRES riferiti all’anno 2005. Con tali atti l’Amministrazione Finanziaria (a seguito di redazione di PVC da parte di funzionari dell’Ufficio) aveva ripreso a tassazione costi relativi all’acquisto di beni e servizi alcuni non riconducibili a beni strumentali riscontrati nel libro cespiti e altri non inerenti comunque all’attività d’impresa. Da qui il ricorso per cassazione dell’Ufficio.
La Corte, preliminarmente all’esame dei motivi del ricorso, preso atto della mancata costituzione dell’intimato contribuente, ha ricordato come la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporti non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione: da ciò discendendo l’inammissibilità del ricorso medesimo non potendo accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio e del rapporto processuale.
I Giudici di Legittimità, respinto il ricorso, hanno evidenziato come nella specie l’Agenzia delle Entrate non avesse allegato la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, né avesse dedotto l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento.
Come ricordato dalla Corte sia la produzione dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., sia l’analogo avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., siano richieste dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (naturalmente ove, come nel caso di specie, difetti la costituzione in giudizio della controparte e il conseguente effetto sanante del vizio in parola) e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio e del rapporto processuale. In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile.