Indagini finanziarie sicuramente anche a carico di lavoratori dipendenti. Ma con quali limiti?

L’Ordinanza 4 gennaio 2019, n. 104 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Iacobellis, Rel. Delli Priscoli) ci offre l’occasione per trattare in breve di un recente orientamento della Suprema Corte che risulta, a nostro modestissimo avviso, non privo di criticità. Ovvero dell’applicazione automatica (addirittura richiamando una fantomatica “presunzione legale”) del risultato delle indagini finanziarie ai privati, ovvero a soggetti che non siano né imprenditori né professionisti.

Ora, in generale non vi è dubbio che i risultati delle indagini finanziarie di cui all’articolo 32 del DPR 600/73 possano essere utilizzati anche per contestazioni a persone prive di partita iva. L’articolo citato prevede infatti che le risultanze bancarie siano  poste  a  base  delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41. Quindi, andando ad interessare l’articolo 38, tali elementi potranno essere utilizzati per ricostruire redditi afferenti a tutte le categorie previste dall’articolo 6 del TUIR, secondo quanto prevede, appunto, il secondo comma dell’articolo 38, citato, del decreto sull’accertamento.

Ma qui forse va fatta una prima distinzione. Mentre ad esempio una entrata sul conto corrente viene “posta” come “ricavo o compenso” dallo stesso articolo 32, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nelle  scritture  contabili o, al contrario, non prova la natura non reddituale dell’ingresso di denaro, tale automatismo non c’è per i privati. E se non c’è ciò significa che le due situazioni non sono affatto assimilate.

Ma se trattiamo in maniera automatica e identica le due fattispecie soggettive (privati e persone con partita iva), forse non ci sarebbe stato bisogno che il legislatore delegato avesse dedicato una apposita procedura agli imprenditori e ai professionisti.

Rimane il fatto che le risultanze delle indagini possono essere “poste a base” dell’accertamento sintetico. Il quale, secondo quanto afferma il comma terzo dell’articolo 32, può utilizzare anche presunzioni purché gravi, precise e concordanti.

Ma ciò equivale a dire, a nostro modesto avviso, che non esiste alcuna derivazione logica automatica tra un ingresso di denaro sul conto di un privato e la produzione di un reddito. L’accertamento può partire solo se l’entrata va a configurare una presunzione grave, precisa e concordante in tal senso. Ad esempio se non si riesce a spiegare in alcun modo ragionevole l’entrata e tale ingresso si presenta come anomalo.

Nell’ordinanza della Sezione filtro a nostro avviso si va oltre questa impostazione, che ci pare fedele alla regola normativa. Per la Corte non vi è differenza alcuna tra privati e partite iva. Infatti “il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili (Cass. 3 maggio 2018, n. 10480)”. Ciò “senza che assuma alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale relativa alla prima parte del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 (consistente nel fatto che i “dati” e gli “elementi” acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche, di cui agli artt. 38-41 del d.P.R. n. 600 del 1973, e agli artt. 54 e 55 del d.P.R. 633 del 1972 per l’IVA, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine), trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normative (Cass. 2 luglio 2014, n. 15050)”.

In questi passaggi motivazionali secondo noi ci si allontana parecchio dalla lettera della norma. Dire che un elemento può essere posto a base di un recupero connotato da precisi elementi di prova tra cui le presunzioni qualificate, come detto, non costruisce affatto una presunzione legale. Lo schema della presunzione legale, come abbiamo già detto, è del tipo: se è vero A => è vero B (basti pensare alle regole sulle differenze inventariali come esempio in ambito tributario).

Non ci sono inoltre riferimenti per i privati al fatto che le entrate siano “poste” come “ricavi o compensi” o altri redditi. Debbono quindi valere le regole generali dell’accertamento sintetico, inclusa la valutazione delle presunzioni solo se qualificate. Non c’è alcun richiamo alle scritture contabili (né potrebbe esserci). Quindi paradossalmente il privato potrebbe avere meno difese dell’impresa.

Siamo certi che nel caso specifico si stia deviando non poco dalle regole normative. Non vorremmo che si aprisse una stagione di accertamenti indiscriminati su privati cittadini che magari prelevano soldi in banca e poi ne riversano la parte non utilizzata, su figli che versano in banca denari che ricevono dai genitori, su famiglie nelle quali nessuno ha mai pensato a “tracciare” i movimenti finanziari interni. Sarebbe una stagione magari proficua in termini di gettito, ma pensiamo poco gloriosa della “lotta all’evasione”. Forse in contesti come quelli appena richiamati il riferimento all’articolo 32 dovrebbe essere usato con estrema prudenza e in casi assolutamente non ordinari. E comunque sempre se alle deduzioni presuntive non possa darsi un altro senso verosimile.