Per le società di persone, l’ufficio può utilizzare in capo all’impresa le risultanze di conti personali dei soci, ma soltanto purché provi adeguatamente che tali operazioni siano di fatto riconducibili alla società.
Per la Corte infatti è vero che, con riguardo alle società di persone – com’è il caso esaminato -, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, nel caso di accertamento concernente una società di tale tipo, l’ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalle sopra citate disposizioni, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci. Ma nei precedenti sull’argomento ciò è ritenuto vero solo purché l’amministrazione provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale dei soci siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società (v. tra le altre Cass. n. 17243 del 2003, n. 11145 del 2011, cit.).
Nel caso esaminato, si rileva che l’utilizzo dei conti correnti per attività riconducibili alla società è ammessa dagli stessi ricorrenti. Ma non per tutti i conti e per tutte le somme transitate sugli stessi. E’ allora sbagliato, in primis nell’accertamento e poi nella sentenza di appello impugnata, estendere la riconducibilità alla società verificata dei movimenti bancari rilevati nei predetti conti correnti per somme alla medesima non spettanti, avendo del tutto omesso i giudici di appello di esternare le ragioni e gli elementi presuntivi che li avevano indotti a ritenere che le movimentazioni su tali conti correnti fossero riconducibili alla società verificata .