Con risposta a interpello n. 657 del 5 ottobre 2021 l’Agenzia ha negato la deducibilità dal reddito delle spese del canone di locazione corrisposto a seguito di decisione del giudice all’ex convivente more uxorio.
Nei fatti l’Istante chiedeva all’Ufficio chiarimenti circa la deducibilità dal proprio reddito della metà dell’importo della spesa inerente il ‘contributo casa’ (canone di locazione) percepito dalla ex convivente e da lui corrisposto in virtù della decisione del tribunale in favore della medesima e del figlio (nato appunto dalla relazione tra i due cui non aveva mai fatto seguito matrimonio).
Come ricordato dall’Ufficio il cosiddetto ‘contributo casa’, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato disposti dal giudice, è deducibile dal reddito imponibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR. Con l’ulteriore precisazione secondo cui nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
Del resto tale disciplina, come evidenziato dall’Amministrazione, è prevista espressamente per i casi di separazione o divorzio, ma nulla è disciplinato per l’ex convivente more uxorio. Recentemente con l’introduzione della legge n. 76/2016 il vincolo giuridico derivante dal matrimonio è stato equiparato a quello prodotto dalle unioni civili (art. 1, comma 20), ma niente è stato disposto in merito alle unioni di fatto.
L’Agenzia dunque, sottolineando la natura agevolativa e quindi eccezionale della disciplina contenuta nell’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR, ha negato all’istante la possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo l’importo del contributo erogato alla ex convivente per il pagamento del canone di locazione.