L’Ordinanza 15 giugno 2017, n. 14943 della Corte di Cassazione accoglie le ragioni del contribuente relativamente ad una sentenza della CTR Toscana che aveva ritenuto legittima una iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del DPR 600/73 per il ricalcolo di una tassazione separata, seppur non preceduta da alcuna comunicazione in merito all’attività di liquidazione.
Nell’Ordinanza si ricorda infatti come, in tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
L’omissione di tale comunicazione determina per la Corte la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Si vedano al riguardo: Sez. 6 – 5, n. 12927 del 22/06/2016; Sez. 6-5, n. 11000 del 20/05/2014).