Inibiti per il passato i rimborsi della “Robin Tax” anche ai contribuenti che hanno rapporti pendenti in giudizio.

Un contribuente chiede il rimborso della “Robin Tax” nei gradi di merito della giustizia tributaria. La sentenza della Corte Costituzionale (n. 10/2015) riconosce che in effetti il tributo non è in linea con la Costituzione. Ma limita gli effetti della propria sentenza al futuro giacché un preciso riferimento costituzionale è oggi anche il pareggio di bilancio (art. 81) ed il bilancio dello Stato risentirebbe negativamente della corsa ai rimborsi (di coloro i quali non hanno ancora attivato un giudizio per il recupero).

Ma cosa succede nei casi in cui dall’inizio del rapporto giuridico di imposta il debitore abbia invece sostenuto davanti al Giudice Tributario la tesi dell’incostituzionalità?

Ce lo dice la VI Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Cricenti) nella Ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32716. Ed è una risposta che non ci ha del tutto convinto.

Per la sesta sezione è pacifico intanto che la Corte Costituzionale, in motivazione, ha espressamente limitato temporalmente gli effetti della sua decisione disponendo che decorrano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Con la conseguenza che la norma che ha previsto l’addizionale è incostituzionale a partire dal 12.2.2015.

Come è noto l’art. 136 della Costituzione prevede che, in caso di pronuncia di incostituzionalità, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

La Sentenza n. 10 del 2015 ha affrontato per la prima volta in modo diretto la questione del potere della Corte di differire temporalmente gli effetti della decisione di incostituzionalità, potere, come si è detto, non espressamente previsto dall’ordinamento. Questione diffusa in altri ordinamenti ma non nel nostro.

Ricordando allora il testo dell’art. 136 Costituzione (“la norma cessa di avere effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione”) la Corte precisa “L’art. 136 della Costituzione contiene un effetto retroattivo implicito nel senso che la norma cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma con effetti retroattivi. Invece nella clausola che la Corte ha inserito in quella decisione, si intende che “gli effetti” della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione, e dunque non retroagiscono”.

Da ciò per la Sezione filtro si palesa evidente, alla luce di quanto detto in precedenza che la Corte costituzionale (sent. 10 del 2015) abbia voluto escludere gli effetti retroattivi tipicamente connessi, altrimenti, ad una pronuncia di incostituzionalità.

Per quanto riguarda i giudizi in corso, secondo i Giudici di Legittimità, proprio perché la stessa Corte ha dichiarato la norma illegittima, ma escludendo da tale illegittimità il passato, ossia le addizionali già corrisposte, “non v’è ragione di opporre che la fattispecie essendo sub iudice è ancora aperta”.

In pratica, a nostro modesto avviso, viene applicata ad un rapporto pendente una norma ritenuta incostituzionale ed espunta dall’ordinamento dal 2015. Ciò sul presupposto che, vertendo il giudizio su un periodo precedente ed essendo escluso l’effetto retroattivo della sentenza della Consulta, la regola sarebbe stata applicata ad un rapporto pregresso. Ma il rapporto pare invece forse vivo ed attuale.

Magari sulla questione dovrà essere fatta qualche altra valutazione: è noto infatti che una sentenza della Corte Costituzionale si applica in genere ai rapporti futuri e a quelli non ancora definiti. L’aver introdotto un limite temporale è sì questione da considerare, ma il limite va forse meglio correlato alle regole generali e l’elaborazione sul punto che ha fatto la VI sezione non ci ha convinto del tutto.