In una controversia tributaria tra contribuente ed agente della riscossione la sentenza di appello, nel caso specifico della CTR della Toscana, aveva dichiarato che interessi ed aggi sono dovuti solo a decorrere dal sessantesimo giorno dalla notificazione della cartella e non dalla sua notifica. Il Giudice di appello aveva infatti ritenuto che gli interessi non sono dovuti per il periodo di sessanta giorni successivi alla notificazione della cartella, periodo posto a disposizione del contribuente per valutare la possibilità di impugnativa.
La CTR aveva inoltre ritenuto che la sospensione dell’efficacia esecutiva disposta dal primo giudice, contrariamente alle tesi della contribuente, non rileva ai fini del calcolo degli interessi e dell’aggio in quanto venuta meno per effetto della pronuncia emessa a conclusione del giudizio.
Il ricorso per cassazione di Equitalia Centro SpA si conclude con la Sentenza 5 dicembre 2019 n. 31786 della Sezione Tributaria (Pres. Cirillo, Rel. Maisano).
Alla fine le due questioni vengono decise sulla base della stessa norma, ovvero l’articolo 30 del DPR 602/73 la quale prevede che gli interessi decorrono dalla data di notifica della cartella, niente di diverso disponendo in caso di sospensione giudiziale della riscossione.
Per la Corte “la sospensiva non incide sugli interessi sia perché costituisce uno strumento processuale che non incide sul rapporto sostanziale, sia perché è uno strumento comunque provvisorio i cui effetti vengono travolti dalla pronuncia definitiva”. Conseguentemente gli interessi per il ritardato pagamento, costituendo parte del debito del contribuente, non possono essere determinati da uno strumento solo processuale e provvisorio quale quello della sospensiva, per cui va affermato il principio per cui “la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che comunque decorrono dalla notifica della cartella come disposto dall’art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973 che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell’esecutività della cartella stessa”.
La norma appena citata va ad impattare sulla seconda questione. Non esiste per la Corte un periodo di valutazione della opportunità di impugnazione (i sessanta giorni di rito) dopo la notifica durante il quale non maturano interessi, come erroneamente statuito dalla CTR. Viceversa si applica il disposto dell’articolo 30 citata, e dunque gli interessi decorrono dalla data di notifica in avanti.