Con l’ordinanza n. 5332 del 27 febbraio 2020 la Corte di Cassazione, V sezione, Civ. (Pres. Virgilio, Rel. Mucci) si è espressa in conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in tema di deducibilità’ degli interessi passivi sostenuti dai soggetti IRES: qualsiasi giudizio sull’inerenza è irrilevante ai fini della deduzione degli stessi.
Gli unici vincoli normativi sono infatti riconducibili a quanto disposto degli artt. 96 e 109 del TUIR che nel disciplinare le modalità di calcolo degli interessi passivi non prevedono espliciti riferimenti circa la necessità di operare giudizi sulla inerenza all’attività svolta.
Si ricorderà al riguardo la lunga questione della deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, con il discrimine, operato per anni dalla Parte Pubblica, tra immobili strumentali (o merce) e immobili patrimonio. Distinzione risolta prima in via giurisprudenziale poi normativa. Nel caso di cui si tratta, invece, parliamo di una s.r.l. esercitante attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti che ha presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata dalla CTR dell’Abruzzo. Quest’ultima (ribaltando l’esito del primo giudizio) aveva ritenuto legittime le pretese avanzate in accertamento dall’Agenzia con cui si recuperavano costi su interessi passivi portati in deduzione in virtù dell’estraneità dell’operazione con la gestione propria dell’impresa. Si trattava di interessi su un mutuo acceso dalla s.r.l. nell’ottica di ripianare la posizione debitoria di una S.p.A. facente capo ai medesimi soci e garantita con fideiussione dalla s.r.l. stessa.
La Suprema Corte, nel motivare la decisione, ha ribadito alcuni principi già peraltro espressi in precedenti sentenze: che costituisce orientamento consolidato di legittimità quello secondo cui, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, gli interessi passivi sono sempre deducibili, anche se nei limiti di cui all’art. 96 del T.U.I.R. “che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza” e che in virtù di quanto disposto dall’art. 109 del T.U.I.R. “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito: da tale norma, sicuramente di portata generale per la determinazione del reddito d’impresa, emerge chiara la volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito d’impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza