Con riferimento all’iscrizione ipotecaria esattoriale, all’articolo 77 del DPR 602/73 come modificato nel 2011 (d.l. 14 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) è oggi inserito il comma 2-bis. Esso recita: “L’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.
Un paio di mesi fa abbiamo sottolineato la sentenza della quinta sezione della Corte di Cassazione (22759/2016) che aveva deciso su una questione sorta prima della modifica normativa. E, invocando principi generali e richiamando la sentenza nr. 19667 del 18/09/2014, aveva deciso a favore del contribuente ritenendo imprescindibile il contraddittorio preventivo prima dell’iscrizione ipotecaria anche in epoca anteriore alla citata disposizione di legge.
Oggi la Sesta sezione della Corte, nell’ordinanza 380 del 10 gennaio 2017, riconosce come ci sia ancora aperto dibattito circa l’ambito e la portata dell’esistenza di un generale principio di osservanza del contraddittorio endoprocedimentale, pur a seguito del nuovo intervento delle Sezioni Unite (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), con riferimento allo specifico oggetto della questione. Ma ribadisce la necessità che l’iscrizione ipotecaria debba sempre essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire in materia, in ragione della natura dell’iscrizione ipotecaria quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario.
Nel caso specifico il contribuente pur lamentando la violazione di una disposizione nella fattispecie inapplicabile, quale l’art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973, si è nei fatti doluto di non essere stato posto in condizione di far valere preventivamente le proprie difese all’assoggettamento del proprio patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria.
Il giudice deve quindi qualificare giuridicamente i fatti e l’utilizzazione della normativa che ad essi specificamente si attagli ed il principio del contraddittorio preventivo è, secondo la Corte, sicuramente da ribadire.